Questo sito rilascia cookies tecnici per consentirne il funzionamento, oltre a cookies, anche di terza parte, di 'analytics' per fare statistiche sul traffico ed attivare il miglioramento. Cliccando su "Conferma Scelte", acconsenti all’uso dei cookies qui sotto proposti o da te selezionati. Cliccando su "Accetta tutti i cookies" li abiliti tutti. Per saperne di più

DISPOSIZIONI PER ASSENZE E PERMESSI

Circolare n. 9

Rho, 1 ottobre 2019

-Ai docenti

- Al DSGAl sito web

Oggetto: disposizioni in materia di  assenze e permessi

 

In occasione dell’avvio dell’anno scolastico è opportuno ribadire alcune disposizioni in materia di assenze e permessi.

La richiesta di permesso e/o assenza avviene tramite Sportello Digitale Axios. Tutti i docenti possono accedervi attraverso il link disponibile sul sito del nostro istituto e dopo aver richiesto le credenziali in Segreteria - area personale.

COMUNICAZIONE DELL’ ASSENZA

La comunicazione dell’assenza e/o eventuale prosecuzione va effettuata anche telefonicamente dalle ore 7,45 alle ore 8,00 indipendentemente da quale orario di servizio si debba prestare nella giornata.

Per i docenti è buona norma, per le assenze programmate, avvisare anche il responsabile di plesso al fine di agevolare i lavori di copertura.

 

PERMESSI GIORNALIERI ( art.15 CCNL)

I permessi giornalieri devono essere richiesti tramite Sportello Digitale ALMENO 3 giorni lavorativi prima, fatto salvo casi di emergenza comprovati. 

 

Permessi per motivi personali e familiari documentati 

Nella consapevolezza che i permessi personali costituiscono un diritto a fronte di una motivazione, anche autocertificata, si rende necessario che esista agli atti della scuola l’indicazione della specifica motivazione che dia luogo all’assenza. Le generiche espressioni “motivi personali e/o motivi familiari” non possono ritenersi valide. 

Nel caso di assenza per effettuare esami medici o visite specialistiche, non è necessario che venga indicato nello specifico di quale intervento si tratti, ma andrà indicato l’orario della prestazione e la struttura presso la quale viene effettuata.

 

Permessi per la formazione e l’aggiornamento ( art.64 CCNL)

Agli insegnanti spettano cinque giorni di permesso per ogni anno scolastico, al fine di seguire i corsi di formazione che desiderano. 

I criteri per la fruizione della formazione, secondo  Art.15 della Contrattazione di Istituto vigente, sono i seguenti:

  1. non superare i tre giorni lavorativi consecutivi;

  2. il numero di coloro che usufruiscono del diritto di aggiornamento, nello stesso periodo, non può superare i seguenti limiti: max cinque docenti per ordine di scuola e non più di un insegnante della stessa classe nella scuola Primaria e dell’ Infanzia;

  3. le richieste dovranno pervenire ALMENO 8 giorni prima e il Dirigente scolastico avrà cinque giorni di tempo per rispondere; se in questo lasso di tempo pervenissero altre richieste e venissero superati i limiti di cui al punto b verrà data precedenza a coloro che abbiano usufruito, nel corso degli ultimi due anni scolastici di un minor numero di giorni per l’aggiornamento e , in secondo luogo, a coloro che abbiano presentato domanda per primi.

La richiesta presentata dovrà indicare nome del corso/convegno,sede e luogo.

 

FERIE (art. 13 e 15,co.2 CCNL)

La richiesta dei giorni di ferie da fruire durante il periodo di attività didattica dovrà pervenire ALMENO 3 giorni prima, la concessione è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per l’amministrazione anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti. 

 

Docenti con contratto a tempo indeterminato: i sei giorni di ferie durante l’attività didattica possono aggiungersi ai 3 giorni per per motivi personali o familiari ( art.15,comma 2) In tal caso le modalità di fruizione sono le medesime ( non subordinati alla sostituzione).

 

PERMESSI BREVI ORARI ( art.16 CCNL)  

I permessi brevi devono essere richiesti ALMENO 3 giorni lavorativi prima, fatto salvo casi di emergenza comprovati.

Sono concessi permessi di durata non oltre metà dell’orario giornaliero (per i docenti comunque massimo 2 ore). Nel caso dei docenti: per ora si intende ora di lezione (no frazioni di tempo). Si ricorda l’obbligo di recupero entro i due mesi successivi. Altrimenti si applica la trattenuta dalla retribuzione.

Il CCNL prevede che le richieste di permessi brevi possono essere prese in considerazione “compatibilmente con le esigenze di servizio”, ne discende che tali richieste debbano essere valutate rispetto all'opportunità e i motivi che le determinano. Per questo è opportuno che, nella presentazione delle domande, si utilizzino le stesse modalità dei permessi giornalieri.

 

Se l’istanza del lavoratore viene rigettata comunicando la motivazione (es. errore materiale o domanda incompleta), andrà inoltrata una nuova istanza corretta secondo le indicazioni date. 

                                                                                                                                       

                            Il Dirigente Scolastico

                            Lidia Di Cuia

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

 e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93.