C92_obbligo vaccinale personale scolastico
Rho, 09 dicembre 2021
Circolare n.92
- al personale docente e ATA dell’IC Anna Frank
- All’albo
OGGETTO: Obbligo vaccinale per il personale della scuola - Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172.
Ai sensi del DL 172/2021 che modifica e integra il DL 44/2021, convertito con modificazioni, dalla L.76/2021, a partire dal 15 dicembre 2021, il personale docente e ATA è soggetto all’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV 2.
La vaccinazione - ivi inclusa la somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario (dose booster) - costituisce requisito necessario per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati.
Pertanto, da mercoledì 15 dicembre p.v., per svolgere l’attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde “rafforzata”, rilasciata in caso di vaccinazione o guarigione.
La somministrazione della dose booster potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi.
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Destinatari dell’obbligo vaccinale
La vaccinazione costituisce requisito essenziale e obbligatorio per lo svolgimento dell’attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA “del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”. L’obbligo vaccinale si applica sia al personale a tempo determinato sia al personale a tempo indeterminato.
Pare possa ritenersi escluso dall’obbligo vaccinale, il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso (collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale). Alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all’obbligo vaccinale.
L’obbligo di vaccinazione si estende anche ai dirigenti scolastici. A verificare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte di questi ultimi provvedono i Direttori degli Uffici Scolastici Regionali.
In caso di inadempimento dell’obbligo, anche ai dirigenti scolastici si applicano le conseguenze previste dall’art. 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.
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Personale esterno alla scuola
Nei confronti del personale esterno (a titolo di esempio: personale esterno che opera a supporto dell’inclusione scolastica, personale a qualunque titolo impiegato in attività di ampliamento dell’offerta formativa, addetti alle mense, alle pulizie, etc.) continuano a trovare applicazione le vigenti norme in materia, di cui all’art. 9-ter.1, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni con legge 17 giugno 2021, n. 87.
Resta fermo l’obbligo vaccinale a carico del personale scolastico che svolge servizio di pre e post scuola, qualora appartenenti al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
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Soggetti esentati dall’obbligo vaccinale
La vaccinazione può essere omessa o differita “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2”.
In tal caso, il dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio.
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Procedure di controllo
Il rispetto dell’obbligo vaccinale è assicurato dai dirigenti scolastici acquisendo le informazioni necessarie a verificare la regolarità della posizione del personale in servizio, anche secondo le modalità definite con il DPCM del 10 settembre 2021.
Per la verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale da parte del personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola istituzione scolastica statale saranno fornite, da parte del competente Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, indicazioni operative concernenti le procedure da adottarsi.
Nei casi in cui non risulti l’effettuazione di tale vaccinazione o l’eventuale presentazione della richiesta della stessa nelle modalità stabilite nell’ambito dell’attuale campagna vaccinale, il dirigente scolastico, senza indugio, inviterà l’interessato a produrre entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito:
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la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione;
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l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa;
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la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito;
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l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
Nel suddetto lasso temporale di cinque giorni, in via transitoria, il personale continuerà a svolgere la propria attività lavorativa assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).
In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico inviterà l’interessato a trasmettere, non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell’invito del dirigente scolastico.
Nel suddetto lasso temporale di venti giorni, in via transitoria, il personale continuerà a svolgere la propria attività lavorativa assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).
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Sospensione per mancato adempimento
In caso di mancata presentazione della predetta documentazione, il dirigente scolastico accerterà l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne darà immediata comunicazione scritta all’interessato, determinando l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. In tale periodo, non sono dovuti al lavoratore né la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al dirigente scolastico dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale o della somministrazione della dose booster, e comunque non oltre 6 mesi dalla data del 15 dicembre 2021.
Per la sostituzione del personale docente sospeso, il dirigente scolastico provvede all’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui cessa la sospensione.
Per la sostituzione di personale scolastico non docente continuano ad applicarsi le ordinarie procedure previste dalla normativa vigente.
Dal momento che l’assolvimento dell’obbligo vaccinale è requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, i destinatari della proposta del nuovo contratto di lavoro a tempo determinato devono aver adempiuto all’obbligo vaccinale. In assenza di tale adempimento, non è possibile costituire il rapporto di lavoro.
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Sanzioni amministrative
L’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente “nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500”.
La medesima sanzione si applica anche ai soggetti chiamati a verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale; la sanzione amministrativa pecuniaria, in questo caso, consiste nel pagamento di una somma di denaro da euro 400 a euro 1.000.
Alla luce delle nuove e importanti disposizioni, si chiede nuovamente a tutto il personale di prendere visione del decreto allegato e delle importanti novità in esso contenute per il personale scolastico. Qualora ci fossero ulteriori interventi normativi, ne sarà data debita comunicazione.
La presente ha valore di notifica: tutto il personale scolastico è tenuto all’osservanza delle prescrizioni richiamate.
Il Dirigente Scolastico
Lidia DI CUIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93.