C3_attività di controllo del green pass
-Rho, 31 agosto 2021
Circolare N. 3
A tutto il personale scolastico
Al sito web
OGGETTO: attività di controllo del green pass - indicazioni operative
VISTO l’ex art.9-ter del D.L. 52/2021, come convertito dalla legge 87/2021, introdotto dall’art.1, comma 6 del D. L. n. 111 del 06 agosto 2021;
VISTO il comma 1 del suddetto articolo per il quale è fatto obbligo di verifica della certificazione Green Pass a tutto il personale scolastico prima della presa di servizio in presenza;
VISTA la nota MIUR del capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n.1237 del 13 agosto 2021;
VISTO il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” all’art. 9-ter recita che “dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19”.
VISTO il protocollo sulla sicurezza sottoscritto in data 14 agosto 2021 dal MIUR con le organizzazioni sindacali;
VISTA la Circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della salute;
VISTA la Nota Ministeriale n.1260 del 30 agosto 2021 “Verifica della certificazione verde Covid-19 del personale scolastico”;
STANTE l’articolazione logistica dell’istituto che insiste su 5 plessi scolastici;
SI EMANANO
le seguenti disposizioni organizzative di cui all’oggetto.
A decorrere dal 1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, tutto il personale scolastico docente ed ATA è tenuto a possedere ed esibire all’ingresso del posto di lavoro apposito Green Pass (GP) mostrando il QR Code del proprio certificato verde COVID-19, in formato digitale oppure cartaceo.
Il dipendente che non esibirà il suddetto GP non potrà assumere servizio e risulterà assente ingiustificato per i primi 4gg. Il mancato possesso e/o mancata esibizione del GP da parte del personale scolastico, a decorrere dal quinto giorno di assenza, è considerata assenza ingiustificata e determina la sospensione del rapporto di lavoro con mancata erogazione della retribuzione ed altri compensi o emolumenti comunque denominati.
Rilascio del Green Pass
A mero titolo informativo si specifica che il rilascio del green pass può avvenire al verificarsi delle seguenti condizioni:
- aver completato il ciclo vaccinale;
- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da almeno 15 giorni;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;
- essere risultati negativi a test molecolare o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti.
Procedura ordinaria di verifica
Il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, prevede che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sia realizzata mediante l’utilizzo - anche senza necessità di connessione internet - dell’App “VerificaC19”, installata su un dispositivo mobile. L’applicazione consente di riscontrare l’autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale digital green certificate (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Pertanto, nel pieno rispetto della privacy.
La verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la richiamata App “VerificaC19” avviene con le seguenti modalità:
1. su richiesta del verificatore (Dirigente scolastico o suo delegato), l’interessato mostra - in formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19,
2. l’App “VerificaC19” scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo tre possibili risultati (nei prossimi aggiornamenti della App):
a) schermata verde: la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa,
b) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l’Italia,
c) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura.
In caso di “schermata rossa” il personale non potrà accedere all’istituzione scolastica e dovrà “regolarizzare” la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando test antigenico rapido o molecolare.
La richiamata procedura “ordinaria”, come evidente, deve effettuarsi giornalmente.
Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19.
Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 202112 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche. Per tali soggetti è previsto che sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e ha validità massima fino al 30 settembre 2021.
I soggetti esentati non dovranno mostrare la certificazione al personale delegato al controllo, ma saranno invitati ad esibire la stessa al dirigente scolastico.
Si allegano:
- Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111
- Nota Ministero dell’Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021
- Circolare Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021
- Nota n.1260 del 30 agosto 2021
Il Dirigente Scolastico
Lidia DI CUIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs n. 39/1993