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C3_attività di controllo del green pass

-Rho, 31 agosto 2021

Circolare N. 3                                                                                                  

A tutto il personale scolastico

Al sito web

OGGETTO: attività di controllo del green pass - indicazioni operative

VISTO l’ex art.9-ter del D.L. 52/2021, come convertito dalla legge 87/2021, introdotto dall’art.1, comma 6 del D. L. n. 111 del 06 agosto 2021;

VISTO     il comma 1 del suddetto articolo per il quale è fatto obbligo di verifica della certificazione Green Pass a tutto il personale scolastico prima della presa di servizio in presenza; 

VISTA la nota MIUR del capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n.1237 del 13 agosto 2021;

VISTO il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” all’art. 9-ter recita che “dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19”.

VISTO il protocollo sulla sicurezza sottoscritto in data 14 agosto 2021 dal MIUR con le organizzazioni sindacali;

VISTA la Circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della salute;

VISTA la Nota Ministeriale n.1260 del 30 agosto 2021 “Verifica della certificazione verde Covid-19 del personale scolastico”; 

STANTE l’articolazione logistica dell’istituto che insiste su 5 plessi scolastici;

SI EMANANO

le seguenti disposizioni organizzative di cui all’oggetto.

A decorrere dal 1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, tutto il personale scolastico docente ed ATA è tenuto a possedere ed esibire all’ingresso del posto di lavoro apposito Green Pass (GP) mostrando il QR Code del proprio certificato verde COVID-19, in formato digitale oppure cartaceo.

Il dipendente che non esibirà il suddetto GP non potrà assumere servizio e risulterà assente ingiustificato per i primi 4gg. Il mancato possesso e/o mancata esibizione del GP da parte del personale scolastico, a decorrere dal quinto giorno di assenza, è considerata assenza ingiustificata e determina la sospensione del rapporto di lavoro con mancata erogazione della retribuzione ed altri compensi o emolumenti comunque denominati.

Rilascio del Green Pass

A mero titolo informativo si specifica che il rilascio del green pass può avvenire al verificarsi delle seguenti condizioni:

- aver completato il ciclo vaccinale; 

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da almeno 15 giorni; 

- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti; 

- essere risultati negativi a test molecolare o  antigenico rapido nelle 48 ore precedenti.

Procedura ordinaria di verifica

Il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, prevede che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sia realizzata mediante l’utilizzo - anche senza necessità di connessione internet - dell’App “VerificaC19”, installata su un dispositivo mobile. L’applicazione consente di riscontrare l’autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale digital green certificate (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Pertanto, nel pieno rispetto della privacy.

La verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la richiamata App “VerificaC19” avviene con le seguenti modalità:

1. su richiesta del verificatore (Dirigente scolastico o suo delegato), l’interessato mostra - in formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19,

2. l’App “VerificaC19” scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo tre possibili risultati (nei prossimi aggiornamenti della App):

a) schermata verde: la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa,

b) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l’Italia,

c) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura.

In caso di “schermata rossa” il personale non potrà accedere all’istituzione scolastica e dovrà “regolarizzare” la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando test antigenico rapido o molecolare.

La richiamata procedura “ordinaria”, come evidente, deve effettuarsi  giornalmente.

Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19. 

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 202112 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche. Per tali soggetti è previsto che sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e ha validità massima fino al 30 settembre 2021. 

I soggetti esentati non dovranno mostrare la certificazione al personale delegato al controllo, ma saranno invitati ad esibire la stessa al dirigente scolastico.

 

Si allegano: 

  1. Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 
  2. Nota Ministero dell’Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021 
  3. Circolare Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021 
  4. Nota n.1260 del 30 agosto 2021

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico

                                                                                                                       Lidia DI CUIA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs n. 39/1993